Elezioni Regionali 2025: informazioni in materia di propaganda elettorale

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Elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale della Campania, indette per il 23 e 24 novembre 2025. Adempimenti in materia di propaganda elettorale.

Data pubblicazione:

13 Ottobre 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Oggetto: Elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale

della Campania, indette per il 23 e 24 novembre 2025.

Adempimenti in materia di propaganda elettorale.

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. (Circolare della Prefettura di Napoli n.58/2025).

Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e articolo 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 24 ottobre 2025, sono vietati:

Il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico escluse le insegne delle sedi dei partiti

la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art.7 comma 1 della legge 24.04.175 n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (articolo 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

da venerdì 24 ottobre 2025, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 130/1975 e cioè “…solo per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse determinazioni più restrittive adottate da parte degli Enti Locali interessati relativamente agli orari anzidetti”.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, come sostituito dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Uso di locali comunali (articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

Agevolazioni fiscali (articoli 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici e siti web, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

Spese elettorali (art. 5 della legge 23 febbraio 1995 n. 43 e art. 7 legge 10 dicembre 1993 n. 515)

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione di tutte le forze politiche sulla disciplina vigente in materia di limiti delle spese elettorali e procedure di pubblicità e controllo delle stesse, di cui, in particolare, all’art. 5 della legge n. 43 del 23 febbraio 1995 e s.m.i, e art. 7 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e s.m.i., in quanto compatibile.

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato 08 novembre 2025 sino alla chiusura delle operazioni di voto, cioè fino alle ore 15,00 di lunedì 24 novembre, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto.

Inizio del divieto di propaganda (articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 22 novembre 2025 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti elettorali.

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Dalla sede comunale addì 13.10.2025
L’Ufficiale Elettorale dott. Sabatino Del Prete

Ultimo aggiornamento: 13/10/2025, 10:01

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