Campagna antincendio boschivo Estate 2025

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ORDINANZA SINDACALE N° 18 del 18/06/2025

Data pubblicazione:

19 Giugno 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Con Ordinanza Sindacale n. 18 del 18.06.2025, pubblicata all'albo e allegata al presente avviso, è stato disposto quanto segue:

  • tutti gli Enti ed i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, dei muri perimetrali e delle recinzioni, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, ivi compresa la vegetazione che invade e infestala entrambi i lati dei muri perimetrali e delle recinzioni dei fondi, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica e il pericolo di incendi.

  • I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati ad horas, provvedendo correttamente alla rimozione dei rifiuti prodotti e quant’altro possa essere veicolo di incendio o nuocere all’incolumità e all’igiene pubblica, con avvertenza che in caso di inosservanza questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori ed analoghi provvedimenti, effettuerà d’ufficio, ed in danno dei trasgressori, la pulizia dei posti, mediante la Ditta autorizzata da quest’Ente, con l’assistenza della Forza Pubblica per l’accesso alle proprietà, nonché ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 ai sensi dell’ art. 7 bis del D.lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto dall’art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, con avviso che ai sensi dell’art. 5 della L.689/81, alla sanzione soggiacciono di tutti i proprietari/comproprietari del medesimo immobile non vigendo in tal caso il principio di solidarietà.

Fatto salvo quanto già previsto dalle norme in materia e dagli organi regionali, per tuttoil periodo di massima pericolosità per il rischio incendi, decorrente, salvo proroghe, dal 15 giugno al 30 settembre 2025,

  • È fatto assoluto divieto di accendere fuochi in prossimità dei cigli delle strade, ai limiti ed all’interno delle aree incolte ed in prossimità dei boschi.

  • È fatto assoluto divieto di combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali.

  • È fatto divieto assoluto di smaltimento dei rifiuti vegetali e forestali tramite abbruciamento.

  • Chiunque contravvenga ai precedenti divieti è soggetto, salvo ulteriori sanzioni derivanti dalle normative vigenti in materia, alla sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, di € 100,00.

Ultimo aggiornamento: 19/06/2025, 09:45

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