Descrizione
AVVISO PUBBLICO
FONDO REGIONALE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 376 DEL 16/06/2025 EX D.D. N. 429 DEL 17/12/2025.
ART. 1 – INTRODUZIONE, OBIETTIVI E RISORSE
Finalità
L’Art. 27 della Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 25 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025" istituisce il “Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa” (di seguito “Fondo”) per la concessione di contributi alla locazione o all'autonoma sistemazione di nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di emergenza o disagio abitativo ovvero di priorità sociale. Con la DGR n. 376 del 16/06/2025 la Giunta Regionale della Campania ha stabilito gli indirizzi attuativi del Fondo e ha demandato alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, sentito l’Osservatorio Regionale sulla Casa, la definizione della disciplina di dettaglio del Fondo.
Obiettivo specifico
L’obiettivo specifico del Fondo è quello di offrire una risposta al fenomeno dell’emergenza abitativa attraverso l’attivazione delle seguenti misure destinate a sostenere i nuclei familiari residenti in Campania:
MISURA 1 – contributo finalizzato a sostenere i nuclei familiari in condizione di grave e permanente disagio abitativo;
MISURA 2 – contributo finalizzato a individuare una sistemazione abitativa temporanea e immediata per i nuclei familiari in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l’alloggio privato o pubblico a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.
Risorse
Il Fondo è finanziato per euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della
Missione 12, Programma 6, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027. In sede di prima
applicazione, nel Fondo confluiscono anche le risorse di cui alla legge regionale 12 marzo 2020, n. 6 (Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio) pari ad euro 1.000.000,00. Il fondo è alimentato, altresì, da eventuali risorse aggiuntive della Regione Campania ed è destinato a tutti i Comuni della Campania.
Le risorse sono erogate dalla Regione ai Comuni, per il tramite dell’ACER, su richiesta dei Comuni a fronte dell’individuazione degli specifici fabbisogni, senza preventivo riparto e con procedura a sportello, nei limiti delle risorse disponibili.
ART. 2 REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1
1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
b. residenza nella Regione Campania;
c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento come definita ai sensi del successivo art. 2 lett. c, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;
d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l’ISEE ristretto, né l’ISEE minorenni, l’ISEE universitario, l’ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi l’importo di euro 10.140,00;
e. non siano assegnatari in via definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2. Il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve trovarsi in condizione di grave disagio abitativo, determinata da una delle seguenti situazioni:
a. abitare regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente;
b. abitare in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di un componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica;
c. abitare in una condizione di sovraffollamento come definita nella seguente tabella:
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Superficie catastale dell’alloggio escluse aree scoperte o, solo in |
Numero di componenti del |
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pari o inferiore a 21 mq o pari o inferiore a 1 vano catastale |
2 o più persone |
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pari o inferiore a 32 mq o pari o inferiore a 1,5 vani catastali |
3 o più persone |
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pari o inferiore a 42 mq o pari o inferiore a 2 vani catastali |
4 o più persone |
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pari o inferiore a 53 mq o pari o inferiore a 2,5 vani catastali |
5 o più persone |
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pari o inferiore a 63 mq o pari o inferiore a 3 vani catastali |
6 o più persone |
d. abitare in un alloggio che debba essere rilasciato per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale;
e. abitare in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida;
f. iscrizione nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora del Comune;
g. sia ospite di strutture di accoglienza, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento e
in fase di dimissione da tali strutture;
h. sia vittima di comprovati episodi di violenza domestica o di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù;
i. trovarsi in ogni altra condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio di emarginazione valutata dai servizi
sociali territoriali o specialistici che determini una situazione di grave e permanente disagio abitativo.
3. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 è necessario, altresì, che il nucleo familiare sia
in carico al servizio sociale o ai servizi socio-sanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso volto al raggiungimento dell’autonomia. La presa in carico e l’adesione al progetto dovranno essere attestati dal servizio competente.
ART. 3 REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2
1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 2 il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio
2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
b. residenza nella Regione Campania;
c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n. 11/2019, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro, accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;
d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l’ISEE ristretto, né l’ISEE minorenni, l’ISEE universitario, l’ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi il limite di cui all’art. 17 comma 1 bis del Regolamento regionale n. 11/2019;
2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della
domanda, si trovi in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l’abitazione a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.
ART. 4 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
1. Il Comune acquisisce le istanze dei cittadini che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dalle linee guida regionali e dal presente avviso, avvalendosi di una procedura a sportello aperta per l’intera annualità 2026, entro il 31.12.2026.
2. Ad esito positivo delle singole istruttorie, definita la destinazione del contributo spettante e quantificato l'importo, così come previsto ai successivi articoli 5 e 6, il Comune trasmette il provvedimento di ammissione al contributo, richiedendo la liquidazione delle somme, alla Regione Campania - Direzione Generale per il Governo del Territorio fermo restando quanto previsto dall’art.
4 comma 5 e dall’art. 11.
5. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate ai Comuni, secondo l’ordine cronologico delle
richieste, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
6. Successivamente alla liquidazione del contributo di cui al comma 4, il Comune dovrà dare atto alla
Regione Campania dell'avvenuta liquidazione del contributo al beneficiario finale, secondo le modalità di cui all’art. 10.
ART. 5 ENTITÀ E FINALITÀ DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1
1. Per la Misura 1 l’importo massimo del contributo concedibile è pari a € 12.000,00.
2. I contributi sono destinati:
a. fino a un massimo di € 3.000,00, a contribuire all’autonoma sistemazione o all’attenuazione del disagio abitativo;
b. fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l’ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune;
c. contribuire al pagamento fino all’80% del canone di locazione mensile relativo al nuovo contratto da sottoscrivere, fino a un massimo 24 mensilità, nonché ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.
3. I contributi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell’importo massimo concedibile di cui al comma 1.
4. I contributi di cui al comma 2 lettera b) sono prorogabili per documentate esigenze, previa autorizzazione della Regione, in ogni caso nei limiti dell’importo massimo concedibile.
ART. 6 ENTITÀ E FINALITÀ DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2
1. Per la Misura 2 l’importo massimo del contributo concedibile è pari a € 6.000,00.
2. I contributi sono destinati:
a.1 fino ad un massimo di € 3.000,00, a contribuire all’autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE non superi € 10.140,00;
a.2 fino a un massimo di € 2.000,00, a contribuire all’autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE superi € 10.140,00 e non sia superiore al limite di cui all’art. 3 comma 1 lett. d;
b. fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l’ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune.
3. I contributi di cui al comma 2 lettere a) e b) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell’importo massimo concedibile di cui al comma 1.
ART. 7 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. I contributi della Misura 1 di cui all’art. 5 comma 2 lettera c) possono essere erogati dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e, nel caso di sottoscrizione di un contratto per immobile diverso da quello precedentemente occupato, ad avvenuto rilascio dell’immobile; tali contributi sono erogati periodicamente previa attestazione della perdurante occupazione dell'alloggio e possono essere liquidati anche al proprietario, salva l’espressa contrarietà dell’inquilino.
2. II contributo della Misura 1 di cui all’art. 5 comma 2 lettera b) e della Misura 2 di cui all’art. 6 comma 2 lettera b) sono erogati periodicamente a fronte della presentazione di idonea documentazione attestante la permanenza nella struttura/alloggio e possono essere liquidati direttamente al proprietario ovvero alla struttura individuata per l’ospitalità.
3. In caso di soggetti che occupano senza titolo edifici pubblici o privati, il contributo potrà essere erogato solo ad avvenuto rilascio dell’immobile.
4. Ai fini dell’erogazione diretta del contributo al proprietario dell’alloggio ovvero alla struttura individuata per l’ospitalità, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, è necessaria apposita dichiarazione di volontà da parte del proprietario dell’immobile/responsabile della struttura, da effettuarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI
1. Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, deve essere allegata la seguente documentazione, pena l’esclusione:
a. valido documento di riconoscimento;
b. attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità;
c. dichiarazione che attesta la presa in carico del nucleo familiare resa e sottoscritta dai Servizi Sociali interessati (solo per la Misura 1);
d. dichiarazione del proprietario dell’immobile/responsabile della struttura resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 (solo nei casi di erogazione diretta ai sensi dell’art. 7 comma 4;
e. ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti da ciascuna Misura.
ART. 9 CUMULABILITA’ CON ALTRI CONTRIBUTI
1. I contributi previsti per le Misure 1 e 2 non sono cumulabili con:
a. i contributi per l'autonoma sistemazione erogati ai sensi dell’art. 9-sexies del Decreto-Legge 11 giugno 2024, n. 76 o di analoghe disposizioni normative;
b. i contributi di cui al Fondo inquilini morosi incolpevoli, salvo che siano decorsi almeno 3 anni dall’erogazione del precedente contributo.
2. I contributi della Misura 1 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell’importo massimo di cui all’art. 5 comma 1.
3. I contributi della Misura 2 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell’importo massimo di cui all’art. 6 comma 1.
4. I contributi di cui alla Misura 2 sono cumulabili con i contributi di cui alla Misura 1 fino al raggiungimento dell’importo massimo concedibile per la Misura 1, ai sensi dell’art. 5 comma 1.
5. In caso di erogazione di contributi di importo pari complessivamente all’importo massimo concedibile per la Misura 1 ai sensi dell’art. 5 comma 1, non è possibile riconoscere ulteriori contributi per la Misura 1 e per la Misura 2 salvo che siano decorsi almeno 3 anni.
ART. 10 MONITORAGGIO
1. La Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania effettua il monitoraggio dei contributi erogati.
ART. 11 LIMITI DI ACCESSO AL FONDO
1. Fermo restando l’ordine cronologico di presentazione delle richieste di erogazione, fino ad esaurimento delle disponibilità, i fondi erogabili a ciascun Comune non possono superare per l’annualità 2026, il seguente parametro:
- per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: 20% della dotazione finanziaria annua di ciascuna Misura;
2. La Regione si riserva, valutato l’ammontare dei fondi residui, di autorizzare erogazioni ulteriori rispetto ai limiti di cui al precedente comma 1, nonché di trasferire le risorse non utilizzate da una Misura all’altra.
Art.12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Russo, responsabile del settore Servizi alla Persona.
Responsabile settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Maria Russo