Descrizione
ORDINANZA N. 23 DEL 27/06/2025
Art. 54 TUEL
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA
IL SINDACO
AUTORITA’ LOCALE DI P.S.
VISTA l’istanza presentata con prot.lli 19137-19138 e 23769/2025 da don Ciro Russo della Parrocchia San Ludovico D’Angiò sita a Marano di Napoli alla via Don Mimì Galluccio – tel. 0817425885, pec: alfonso.esposito@pec.unina.it, intesa ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della gara podistica in oggetto per domenica 29 Giugno 2025 con partenza entro le ore 8:00 am;
VISTA la comunicazione effettuata a cura dell’organizzazione alla Questura di Napoli ai sensi dell’art. 18 del T.U.L.P.S. con PEC del 19.05.2025;
VISTO il programma della gara, la tabella di marcia e la rappresentazione grafica del percorso di gara così come concordato anche con il Comando di Polizia Municipale conservati agli atti di questa amministrazione;
CONSIDERATO che il Comune di Marano di Napoli con prot. 24839 del 26.06.2025 ha rilasciato patrocinio morale dell’Ente in favore alla gara;
VISTA l’autorizzazione prot. n 24960 del 27/06/2025, rilasciata dal Suap, ai sensi dell’art. 9 C.d.S. e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che la gara interesserà le strade ricadenti nel solo territorio del Comune di Marano di Napoli pur avendo riflessi di circolazione nei comuni viciniori (Napoli, Mugnano di Napoli e Calvizzano);
VISTE le disposizioni degli artt. 6, 7 e 9, D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e sue ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modifiche apportate all’art. 9 C.d.S. dalla L. 58/2025 in vigore dal 13.05.2025;
Visti gli esiti dell’apposita conferenza dei servizi tenutasi, presso il Comando P.M. di Marano, il 24/06/2025 alla presenza dell’Amministrazione Comunale, del Comandante della Locale Stazione dei CC., dei Comandanti delle Polizie Municipali dei Comuni di Mugnano e Calvizzano, degli Organizzatori della Manifestazione, del coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di P.C. e dei delegati delle Aziende di Trasporto Pubblico che operano sul territorio;
Atteso che in sede di conferenza si valutavano l’impatto della manifestazione sulla sicurezza pubblica, sul funzionamento del trasporto pubblico locale nonché sul traffico ordinario come da circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/STRAD/1/10000014029.U/2025 del 08/05/2025
RITENUTA la possibilità di consentire lo svolgimento della predetta gara come momento aggregativo e di divulgazione della cultura dell’attività motoria, dello sport e della salute pubblica, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni di seguito indicate;
RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 285/92, come modificato dall’art1 c1 lett. C della L. 58/2025, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
Viste le caratteristiche delle strade interessate;
ORDINA
- La sospensione Temporanea della circolazione veicolare ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine dalle ore 07:30 alle 09:00 di domenica 29/06/2025, lungo le seguenti strade:
- via Unione Sovietica;
- via Norvegia;
- via Don Mimì Galluccio;
- c.so Europa;
- via G. Falcone;
- via M. Musella
- via Y. Arafat;
- via Emilia;
- c.so Italia;
- via Lazio;
- via S. Nuvoletta;
- via Tagliamento;
- via Piave;
- c.so Mediterraneo, dall’incrocio con via Piave e fino al C.so Umberto I;
- c.so Umberto I;
- via Merolla.
- L’istituzione del divieto di sosta con rimozione ambo i lati, dalle ore 07:00 alle 10:00 di domenica 29/06/2025, lungo le seguenti strade:
- via Unione Sovietica
- via Norvegia, dall’incrocio con via U. Sovietica e fino a via Don Mimì Galluccio
- via Don Mimì Galluccio.
IN CASO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE O DI ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA REGIONE CAMPANIA CON CODICE ARANCIONE, IL SINDACO, PUÒ SOSPENDERE O INTERROMPERE LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO, RIPRISTINANDO LA NORMALE CIRCOLAZIONE STRADALE
La presente ordinanza, sarà resa esplicita al pubblico, mediante apposizione in loco di idonea segnaletica, come previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 “Codice della Strada”, nonché D.P.R. 495/2022 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
È fatto obbligo all’organizzatore della gara podistica dare massima divulgazione alla presente ordinanza e, così come concordato pubblicizzare la necessità di adottare percorsi alternativi, il tutto per la perfetta riuscita dell’evento.
È fatto obbligo all’organizzatore della gara podistica con proprio personale, munito di abbigliamento distintivo facilmente visibile e riconoscibile e dotati di idonei DPI, verificare il corretto svolgersi dell’evento nell’ambito del circuito previsto e garantire il transito in sicurezza ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine comunicando ai partecipanti la necessità e l’obbligo di fare strada a tali mezzi;
È fatto obbligo all’organizzatore della gara podistica, prima della partenza e durante lo svolgimento della gara, di dare specifico avviso ai corridori dell’orario di validità e scadenza della presente ordinanza che sarà inderogabilmente alle ore 9.00 del 29.06.2025;
È fatto obbligo dalle ore 9.00 del 29.06.2025 a tutti i partecipanti (podisti, accompagnatori e personale tecnico) rispettare le norme generali che regolano la circolazione stradale spostandosi sul margine della carreggiata o sul marciapiedi senza creare intralcio alla circolazione e/o pericolo per sé stessi e per gli altri utenti della strada;
È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.
Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno sanzionati così come disposto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 “Codice della Strada”.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi del D. Lgs. N. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
È, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
DISPONE INFINE
- che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio del Comune di Marano di Napoli ed avviso sulla pagina web del sito istituzionale;
- che la presente ordinanza, sia inviata per conoscenza e/o competenza a:
- UTG di Napoli;
- Commissariato di Giugliano in Campania e Questura di Napoli;
- Carabinieri di Marano;
- ANM e EAV;
- Servizio 118;
- VV.F.
Marano di Napoli 27/06/2025
Il Sindaco
Dott. Matteo Morra