Descrizione
Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione».
Tali disposizioni si applicano solo nel caso in cui i richiedenti dimorino nell'ambito territoriale del proprio comune di iscrizione elettorale.
L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco, ovvero alla Commissione Straordinaria, del proprio comune, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026. Tale ultimo termine (2 marzo}, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune stesso che deve provvedere alla raccolta del voto a domicilio.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale nonché di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.
Si allega alla presente la domanda da redigere e consegnare al protocollo generale dell’Ente oppure ai seguenti indirizzi pec, istituzionali: protocollo@pec.comune.marano.na.it - elettorale@pec.comune.marano.na.it