Ultimo aggiornamento: 30/04/2025, 15:29
A chi è rivolto
Tutti i soggetti privati (cittadini), compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi (associazioni di categoria, enti pubblici, ecc.), che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si richiede l’accesso.
Descrizione
I cittadini - singoli o associati – possono accedere ai documenti e alle informazioni in possesso dell'Amministrazione, secondo le modalità e con i limiti previsti dalla Legge n.241/90 e s.m.i.. Si può prendere visione dei documenti o chiederne copia - in tal caso, ai sensi della normativa vigente, è previsto il pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti fissi, ottenendo risposta entro un termine stabilito. Esistono alcuni limiti e restrizioni al diritto di accesso ai documenti e alle informazioni che sono legate, ad esempio, alla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.
L’Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante lettera raccomandata A.R. o per via telematica. Detta comunicazione sospende i termini del procedimento. Entro 10 gg. dalla sua ricezione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’Amministrazione risponde alla richiesta di accesso.
I controinteressati all'accesso documentale sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, o al contenuto di documenti connessi, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Nel caso la richiesta risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione al richiedente, non oltre 10 gg. dalla ricezione da parte dell’ufficio competente. Il termine iniziale del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento della domanda perfezionata.
Il richiedente può ricorrere al Tar, al Difensore Civico o alla Commissione per l'accesso. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta (vedi art. 25 della Legge n. 241/1990).
Sussistono alcuni documenti esclusi dal diritto di accesso (vedi art. 24 della Legge n. 241/1990, ad es. documenti coperti da segreto di Stato, ecc.). Deve essere comunque garantito al richiedente l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
In caso di mancato accoglimento della richiesta, con provvedimento dirigenziale può essere disposto:
- il differimento dell’accesso, nel caso di atti soggetti ad ulteriori procedimenti che ne determinano la temporanea non esigibilità;
- la limitazione, da effettuarsi previo occultamento dei soli dati la cui conoscenza costituisca effettivo pregiudizio agli interessi oggetto di esclusione dal diritto di accesso;
- il diniego, nel caso di atti esclusi dal diritto di accesso o oggetto di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento.
Non sono ammesse richieste generiche di “intere categorie di documenti”, che comportino lo svolgimento di attività di indagine o di elaborazione da parte degli Uffici.
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sono previste categorie di atti esclusi dal diritto di accesso ed atti la cui richiesta dà luogo ad un differimento per temporanea non esigibilità.
Come fare
La richiesta deve essere presentata digitalmente, cliccando sul bottone "Accedi al servizio online".
Cosa serve
Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) o Carta identità elettronica (CIE);
Cosa si ottiene
Visione e/o estrazione in copia del documento amministrativo al quale si chiede l’accesso.
Tempi e scadenze
Per l’accesso agli atti: 30 giorni consecutivi dalla richiesta. Entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza l'ente può richiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti. In tal caso il termine del procedimento ricomincerà a decorrere dalla data di presentazione dell'stanza integrata con i chiarimenti richiesti dall'ente.
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta - decorrenti dalla data di protocollazione- questa si intende respinta (silenzio-diniego).
Costi
La presentazione dell'istanza di accesso agli atti è gratuita.
La visione dei documenti è gratuita.
Il rilascio di copia dei documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Il rilascio di copie conformi all’originale è subordinato ad una specifica richiesta in bollo, fatti salvi i casi di esenzione, al pagamento del costo di riproduzione e dei diritti fissi oltre alla imposta (bollo acquistabile presso le rivendite autorizzate o on line) correlata al numero delle copie/facciate rilasciate.
In ogni caso, l’importo complessivo dovuto sarà comunicato al richiedente in sede di rilascio del nulla osta all’esercizio del diritto o, comunque, prima della estrazione delle copie
Il pagamento può essere effettuato anche:
- presso gli Uffici Postali, compilando il bollettino PA;
- attraverso il sistema pagoPA;
presso la Banca o altri istituti di pagamento, i tabaccai e le ricevitorie, utilizzando il codice IUV o il QR code scaricati attraverso il sistema PagoPA.
Accedi al servizio
Istanza di Accesso - Richiedere l’accesso agli attiUffici che erogano il servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Procedure collegate all'esito
Sede C.so Umberto I n. 16 , 80016
martedì - giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 edalle ore 15.00 alle ore 16.30
Copertura geografica
Contenuti correlati
-
Articoli tematici